Trasferimento del software: il trattamento fiscale
- 23 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 361 del 23 giugno 2023 in tema di corrispettivi erogati a fronte di contratti “misti” di cui al paragrafo 11.6 del Commentario all’articolo 12 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni – Suddivisione del corrispettivo sulla base delle informazioni contenute nel contratto, ovvero mediante una ragionevole ripartizione, e individuazione della quota riconducibile a canone da assoggettare a ritenuta – Articolo 12 della Convenzione stipulata tra Italia e Stati Uniti d’America.
Il Commentario del Modello OCSE che è applicabile alla Convenzione Italia – USA, per quanto attiene all’individuazione dei pagamenti ricevuti per l’uso e la concessione in uso, il paragrafo 13.1 del Commentario all’articolo 12 chiarisce che questi rientrano nella definizione di canoni se effettuati a fronte del riconoscimento di un “diritto parziale” di utilizzo dell’opera tutelata, in assenza del quale sarebbe violato il diritto d’autore. Tale precisazione è confermata dal paragrafo 15, nel quale viene ribadito che se il trasferimento riguarda la piena proprietà del diritto d’autore, il pagamento non rappresenta una royalty, ma un utile d’impresa.
Con specifico riguardo alla componente software, occorre richiamare le “Technical Explanation” del Trattato Italia – Usa le quali, allineandosi alla posizione espressa dal Modello OCSE (in particolare al paragrafo 17.2 del Commentario), affermano che il software per computer è generalmente protetto dalle leggi sul copyright in tutto il mondo e che i compensi possono essere classificati sia come redditi d’impresa sia come royalties, in relazione ai fatti e alle circostanze che hanno dato origine al pagamento.
Nell’ipotesi in cui, dopo il trasferimento del software, i diritti ottenuti dal cessionario sono sostanzialmente equivalenti ai diritti su una copia del programma, quando il contratto disciplini l’utilizzo del software per fini personali, il pagamento sarà considerato profitto aziendale, per cui tale compenso non è configurabile come royalty e costituisce quindi reddito d’impresa.
Al contrario, sono qualificati come royalty ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione i guadagni derivanti dall’alienazione di qualsiasi diritto o proprietà nella misura in cui il guadagno è subordinato alla produttività, all’uso o all’ulteriore alienazione del diritto.
Per quanto concerne i chiarimenti resi nel paragrafo 10.2 del Commentario all’articolo 12 del Modello OCSE, si osserva che il presupposto per la qualificazione del compenso come royalties non è l’innovatività del bene immateriale, ma la sua preesistenza. Riguardo a tale ultimo aspetto, si osserva che, con la circolare 7 aprile 2016, n.11/E, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che costituiscono un intangible giuridicamente tutelabile le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.