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Trattamento delle eccedenze nel consolidato: l’analisi di Deloitte

Trattamento Delle Eccedenze Nel Consolidato: L’analisi Di Deloitte

E’ possibile compensare le eccedenze di interessi passivi apportate alla fiscal unit prima con le eccedenze di ROL fiscali pregresse di altre società partecipanti al consolidato che hanno una scadenza quinquennale e poi le eccedenze di ROL fiscale di periodo e, infine, le eccedenze di interessi attivi. E’ la soluzione individuata dal documento redatto da Deloitte STS n. 3 del luglio 2023 che affronta la questione del trattamento delle eccedenze nel consolidato.

Nel documento n. 3 di luglio 2023 de “I casi del Think Tank”, intitolato “Il trattamento delle eccedenze nel consolidato” Deleoitte STS analizza l’applicazione delle modalità di utilizzo dell’eccedenza di ROL e di interessi passivi nell’ambito del consolidato fiscale.

Infatti mentre per le società stand alone viene stabilito un ordine di priorità prevedendo, ai fini della compensazione, dapprima l’utilizzo degli interessi attivi e successivamente del ROL, di periodo e poi quello di periodi d’imposta precedenti, in caso di tassazione consolidata la normativa non impone alcun ordine di priorità.

La tassazione consolidata

Il documento evidenzia come sia possibile compensare le eccedenze di interessi passivi apportate alla fiscal unit prima con le eccedenze di ROL fiscali pregresse di altre società partecipanti al consolidato che hanno una scadenza quinquennale e poi le eccedenze di ROL fiscale di periodo e, infine, le eccedenze di interessi attivi, in ragione del fatto che la normativa non impone alcun ordine di priorità e fa menzione della compensazione con le eccedenze di ROL e dopo di quelle degli interessi attivi, appare.

La normativa

Secondo quanto previsto dalla normativa, il comma 14 dell’art. 96 TUIR prevede che in caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta:

-una quota eccedente di cui al comma 7 (eccedenza di ROL fiscale), anche riportata da periodi d’imposta precedenti, purché non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale;

-una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purché nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale.

Sul punto, si è espresso anche l’Agenzia delle Entrate che con la risposta all’istanza di interpello n. 291 dell’11 aprile 2023 ha confermato per analogia l’impossibilità di trasferire al consolidato fiscale anche le eccedenze di interessi passivi indeducibili maturate su base individuale e riportate in anni successivi, qualora le stesse non siano state utilizzate in periodi d’imposta precedenti in consolidato fiscale in presenza di eccedenze di ROL e di interessi attivi da parte di altre società facenti parte del regime di consolidato.

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