Trattamento fiscale delle cripto-attività: bozza di circolare in consultazione fino al 30 giugno
- 15 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in consultazione una bozza di circolare contenente chiarimenti sul trattamento fiscale delle cripto-attività previsto dalla legge di Bilancio 2023.
I soggetti interessati hanno tempo fino al 30 giugno 2023 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione. Lo scopo della consultazione è permettere alle entrate di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.
Le novità normative
La legge di bilancio 2023 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.
La rapidità di diffusione di tali attività presso i contribuenti e la varietà delle stesse, denota una complessità del fenomeno tale da non consentirne la riconducibilità ad unitarietà e, dunque, di qualificare “in astratto” e “a priori” le varie fattispecie riscontrabili sul mercato.
In tale quadro, è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno natura omogenea e qualificazione giuridica (non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).
Pertanto la nuova circolare, dopo aver fatto un excursus sui chiarimenti forniti sulla tassazione delle operazioni, principalmente, in “cripto-valute” e sui relativi proventi, fornisce chiarimenti in merito alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio 2023.
Tassazione delle “cripto-attività”: il perimetro applicativo
Il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, che definisce le criptoattività come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».
Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita (“distributed ledger technologies”, (DLT).
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, comunque denominate, sono imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie.
In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento5 con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 30 settembre 2023 anziché entro il 30 giugno 2023, secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato il 13 giugno 2023.
Obblighi di monitoraggio fiscale: come regolarizzare la posizione
La legge di bilancio, inoltre, offre la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.
Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che il legislatore ha previsto nella misura del 2 per mille annui del relativo valore, nonché dell’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.