L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 173 del 27 gennaio 2023 in tema di convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera: residenza fiscale, tie breaker rules e criterio dell’abitazione permanente.
Il Trattato per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, all’articolo 4 stabilisce, al paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti.
Qualora la medesima persona fisica risulti fiscalmente residente, in base alle rispettive normative interne, in ciascuno degli Stati contraenti (nel caso di specie in Italia ed in Svizzera), il conflitto che potrebbe generare la doppia imposizione è risolto dalle tie breaker rules radicando, in primo luogo, la residenza fiscale nello Stato in cui si trova l’abitazione permanente e, in subordine, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.
Per quel che concerne la nozione di abitazione permanente a disposizione di una persona fisica, il Commentario all’articolo 4, paragrafo 2, del Modello OCSE di Convenzione chiarisce, ai punti 12 e 13, che con essa si intende un’abitazione che una persona fisica mantiene ed organizza per un utilizzo permanente. Si tratta, dunque, di un immobile attrezzato e reso idoneo ad una lunga permanenza nello stesso.
A prescindere dalla tipologia dell’abitazione e dal titolo giuridico in base al quale se ne dispone, ciò che rileva è la circostanza che la persona fisica abbia predisposto l’abitazione per utilizzarla in modo duraturo e continuo e non occasionalmente ai fini di una breve permanenza (come ad esempio per un viaggio di piacere, un viaggio di affari o per fini di studio etc.).
Pertanto, qualora in sede di accertamento fosse contestata al Contribuente la residenza fiscale in Italia, la stessa dovrebbe essere appurata non tanto in virtù del dato formale dell’iscrizione anagrafica in Italia, quanto sulla base dei criteri stabiliti in Convenzione, valorizzando i fatti e le circostanze specifici (come, ad esempio, la disponibilità di un’abitazione permanente, i familiari, le sue relazioni personali ed economiche).
Tra l’altro il Trattato con la Svizzera, seguendo le raccomandazioni formulate nel punto 10 del Commentario all’articolo 4 del Modello OCSE di Convenzione, reca una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento dell’anno d’imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso dell’anno.
A cura della Redazione