Trattato Italia-Germania contro le doppie imposizioni: quando si applica alle partnership?

Il Partnership Report afferma che i Trattati contro le doppie imposizioni normalmente non si applicano alle partnership, considerata la loro peculiare condizione di ”trasparenza fiscale”. Tuttavia, alcune Convenzioni prevedono clausole specifiche subordinate alla circostanza che il reddito dell’ente trasparente sia tassato in capo ai soci della partnership nello Stato dove ha sede il medesimo ente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 418 del 19 agosto 2023, riguardante l’applicazione della Convenzione tra Italia e Germania nei confronti di una partenrship tedesca fiscalmente trasparente.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 418 del 19 agosto 2023 in tema di applicazione della Convenzione tra Italia e Germania nei confronti di una partenrship tedesca fiscalmente trasparente, in relazione alla plusvalenza da cessione di una partecipazione in società italiana.

Il Protocollo aggiuntivo della Convenzione Italia­Germania, paragrafo 2, afferma che una società di persone è considerata residente dello Stato contraente in base all’articolo 4, paragrafo 1, qualora sia stata costituita in conformità della legislazione di detto Stato o abbia in tale Stato l’oggetto principale della propria attività.

Tuttavia, le limitazioni al diritto di imposizione dell’altro Stato contraente contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio ivi situato sono assoggettati all’imposta del primo Stato.

La citata disposizione sulle società di persone inserita da Italia e Germania nella Convenzione è stata oggetto di un commento specifico nel Report OCSE del 1999 ”The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” (”Partnership Report”).

Il Partnership Report afferma che i Trattati contro le doppie imposizioni normalmente non si applicano alle partnership, considerata la loro peculiare condizione di ”trasparenza fiscale”.

Tuttavia, alcune Convenzioni prevedono clausole specifiche subordinate alla circostanza che il reddito dell’ente trasparente sia tassato in capo ai soci della partnership nello Stato dove ha sede il medesimo ente.

Il Report cita proprio la disposizione contenuta nel Protocollo aggiuntivo della Convenzione ItaliaGermania come esempio di clausola coerente con questo approccio.

Fra l’altro, nel Report si evidenzia che la clausola in esame è basata sul presupposto che il reddito della partnership venga comunque interamente tassato nello Stato di residenza dell’ente e, pertanto, non generi fenomeni di doppia non imposizione o, più precisamente, di assenza di imposizione nello Stato della fonte (in questo caso, l’Italia) a fronte di assenza di imposizione nello Stato di residenza (la Germania).

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