In ragione del Trattato tra Italia e Singapore, gli emolumenti devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva nello Stato di Singapore, laddove lo stesso sia lo Stato di residenza del beneficiario e di svolgimento dell’attività lavorativa allorquando il Contribuente abbia la nazionalità o la cittadinanza di tale Stato, oppure se il suddetto beneficiario non è divenuto residente dello Stato in cui esercita la propria attività lavorativa al solo scopo di rendervi i servizi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 161 del 25 gennaio 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 161 del 25 gennaio 2023 in tema di trattamento fiscale di remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o dagli enti locali ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato, alle sue suddivisioni o agli enti locali ai sensi del Trattato tra Italia e Singapore.
Laddove il reddito di lavoro dipendente rientra, come retribuzione a carattere pubblico, nell’ambito applicativo dell’articolo 18, paragrafo 1, del Trattato internazionale, si rileva che tale disposizione convenzionale prevede, alla lettera a), che gli emolumenti in essa contemplati debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nello Stato della fonte del reddito e, come eccezione, alla lettera b), che gli stessi emolumenti debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nell’altro Stato, laddove lo stesso sia lo Stato di residenza del beneficiario e di svolgimento dell’attività lavorativa (nella fattispecie considerata, a Singapore) allorquando:
– il Contribuente abbia la nazionalità o la cittadinanza di tale Stato, oppure
– se il suddetto beneficiario non è divenuto residente dello Stato in cui esercita la propria attività lavorativa al solo scopo di rendervi i servizi.
A cura della Redazione