Tregua fiscale: ravvedimento speciale al 30 settembre e sanatoria irregolarità formali al 31 ottobre

Non si tratta solo di proroghe e slittamenti di scadenze, ma anche di norme di interpretazione autentica di definizioni già in essere e di novità assolute.

Su questo ultimo aspetto, infatti, si segnala una nuova definizione agevolata che si aggiunge alle 12 contenute nella legge di Bilancio.

Proviamo, di seguito, ad evidenziare le principali novità.

Regolarizzazione delle irregolarità formali e ravvedimento speciale

Una delle novità più attese riguarda la ridefinizione delle scadenze di alcune sanatorie.

Tra queste, spiccano gli slittamenti delle scadenze, originariamente fissate al 31 marzo 2023 del versamento:

– della prima rata (pari a 100 euro) per sanare le violazioni formali, in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP: la nuova scadenza viene fissata al 31 ottobre 2023; resta confermata la seconda rata da versare entro il 31 marzo 2024;

– della prima rata per fruire del ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti: in questo caso la scadenza slitta al 30 settembre 2023 e le rate successive alla prima vanno versate rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

Definizione delle liti tributarie

Anche per la definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ci sono novità sui termini.

In particolare, per la definizione delle liti tributarie pendenti, il termine per inviare la domanda e pagare gli importi dovuti viene fissato al 30 settembre 2023 rispetto all’originario 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Inoltre:

– il termine per la sospensione dei processi passa dal 10 luglio 2023 al 10 ottobre 2023;

– l’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 contro l’attuale 31 luglio 2024;

– per le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 (rispetto all’attuale 31 luglio 2023), sono sospesi per 11 mesi (in precedenza, nove mesi).

Per quanto riguarda, invece, la conciliazione agevolata delle controversie tributarie “fuori udienza” e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, i termini fissati al 30 giugno 2023 slittano al 30 settembre 2023.

Nuova adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Il decreto introduce anche una nuova definizione agevolata.

In particolare, viene disposto che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili con le stesse modalità previste dalla legge di Bilancio (art. 1, commi 180 e 181, legge n. 197/2022), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Resta ferma la definitività per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero non definiti ai sensi del periodo precedente.

Inoltre, per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo decreto è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni della legge di Bilancio di cui si è detto sopra. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate

Infine, viene data la possibilità di definire con le stesse regole della definizione delle liti tributarie pendenti (art. 1, commi 206-2011, legge n. 197/2022), anche le controversie pendenti al 31 gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Norme di interpretazione autentica

Il nuovo decreto fornisce alcune norme interpretative delle definizioni agevolate contenute nella legge di Bilancio.

In particolare, viene specificato che per il ravvedimento speciale l’inciso le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti” va inteso nel senso che:

– sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

Inoltre, sempre con riferimento al ravvedimento speciale, la norma che prevede l’esclusione dalla sanatoria per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, si interpreta nel senso che:

– sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale;

– sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’IVAFE e all’IVIE, non rilevabili con i controlli automatici, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Infine, le norme sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 1, comma 179, legge n. 197/2022), con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

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