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Tributi comunali: in una circolare i chiarimenti sulla pubblicità costitutiva delle deliberazioni

Tributi Comunali: In Una Circolare I Chiarimenti Sulla Pubblicità Costitutiva Delle Deliberazioni

L’attuale estensione alla generalità dei tributi di competenza dei comuni del sistema di pubblicità costitutiva delle deliberazioni basato sulla pubblicazione nel sito internet del Mef rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione di una banca dati completa delle deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione. Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’emanazione della circolare n. 2 del 4 luglio 2019, riguardante le novità sulle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.

Il Ministero dell’Economia delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2 del 22 novembre 2019 in tema di chiarimenti sull’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.

Il Decreto Crescita è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

In ragione della complessità normativa è stato fornito con la nuova circolare un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la materia, anche nell’ottica di operare una ricognizione degli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali.

La principale novità recata dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019 risiede nell’attribuzione alla pubblicazione di questi atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi.

Prima della modifica normativa la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l’addizionale comunale all’IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

Con l’attuale estensione alla generalità dei tributi di competenza dei comuni del sistema di pubblicità costitutiva delle deliberazioni basato sulla pubblicazione nel sito internet in questione si ha un passaggio fondamentale nell’ambito del percorso di realizzazione di una banca dati completa delle deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione.

Questa banca dati consente ai contribuenti, ai sostituti d’imposta, ai centri di assistenza fiscale e agli altri intermediari, da un lato, di disporre di un unico punto di accesso al complesso delle informazioni necessarie per l’applicazione di ogni singolo tributo in ciascun comune, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle amministrazioni comunali e, dall’altro, di individuare con certezza le aliquote o le tariffe e le norme regolamentari sulla cui base deve essere calcolato l’importo dovuto per un determinato anno.

Ne consegue che restano inapplicabili gli atti che, ancorché approvati dall’ente locale e pubblicati all’albo pretorio istituzionale, non siano stati altresì pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro i termini stabiliti dalla legge.

Tra l’altro a pubblicazione dell’atto sul sito internet ministeriale in discorso, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l’anno di riferimento.

Per far ciò è necessario che l’atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Se la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it costituisce condizione di efficacia per gli atti relativi a tutti i tributi comunali, occorre sottolineare che tale pubblicazione svolge invece una finalità meramente informativa per le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dalle province e dalle città metropolitane.

Il Mef farà una verifica meramente formale in ordine all’identità e alla completezza dell’atto trasmesso dall’ente. In particolare, ai fini della pubblicazione, viene accertato che la deliberazione, oltre a non presentare evidenti alterazioni dell’integrità del contenuto, consista in un atto regolamentare o amministrativo generale, emanato da un organo di governo ai sensi dell’art. 36 del TUEL, che rechi la manifestazione della volontà dell’ente locale in ordine alla determinazione delle aliquote o tariffe o alla disciplina del tributo.

Un’attività di esame nel merito viene invece svolta dal MEF successivamente alla pubblicazione sul predetto sito internet.

Laddove emerga la presenza di disposizioni contrastanti con la disciplina statale in materia e comunque non riconducibili al legittimo esercizio della potestà regolamentare, il MEF deve intraprendere un confronto collaborativo con l’ente locale, invitandolo a rimuovere in autotutela i vizi di legittimità che inficiano l’atto.

Invece, il potere di impugnativa dinnanzi agli organi della giustizia amministrativa, attribuito al MEF viene esercitato solo qualora il predetto confronto non abbia esito positivo e riveste, in ogni caso, carattere meramente facoltativo, non influendo sul sistema della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi individuali apprestato dall’ordinamento giuridico. È di tutta evidenza, pertanto, che le norme che disciplinano il procedimento di comunicazione al MEF delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali e la conseguente pubblicazione di tali atti sul sito internet www.finanze.gov.it non attribuiscono all’amministrazione statale alcun potere di controllo di legittimità, né preventivo, né successivo, che contrasterebbe con i principi costituzionali in materia.

A cura della Redazione

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