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Trust e dichiarazione di successione: linee guida con alcune incongruenze

Trust E Dichiarazione Di Successione: Linee Guida Con Alcune Incongruenze
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online, nella sezione del sito Internet dedicata alla compilazione della dichiarazione di successione, alcune risposte alle domande più frequenti circa gli adempimenti che incombono in capo al trust e al trustee.

Prima di tutto, è stato confermato che il trust può presentare e trasmettere la dichiarazione di successione utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, analizzando le risposte ai quesiti successivi non si possono non notare alcune incongruenze.

Le incongruenze delle linee guida

Seguendo l’ordine dell’Amministrazione finanziaria, si afferma innanzitutto che la dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa (c.d. trust testamentario), sia quando sono individuati dei beneficiari finali sia quando non lo sono (c.d. trust di scopo).

Compilazione del quadro EA

Quanto alla compilazione del quadro EA, ossia la sezione della dichiarazione di successione in cui devono essere indicati i dati degli eredi (ovvero dei chiamati all’eredità), dei legatari, del trust e del coniuge (o parte dell’unione civile) superstite rinunciatario, anche se rinunciano all’eredità, si suggerisce genericamente di compilare un rigo per ciascun singolo beneficiario “finale”, se presente, avendo cura di indicare il grado di parentela con il de cuius, poiché rilevante ai fini dell’individuazione delle aliquote e delle franchigie applicabili per l’imposta sulle successioni.

Ciò significa discostarsi parzialmente dalle istruzioni per la compilazione fornite dalla stessa Agenzia nel Fascicolo 1 attualmente reperibile online, in cui si prevede espressamente che “in presenza di un trust (tipo soggetto 5) occorre sempre indicare il codice fiscale del trustee. Nel caso di un trust con più beneficiari individuati, compilare tanti righi per quanti sono i beneficiari finali”.

Ci si chiede, dunque, perché, nella sede dedicata alle FAQ, non si sia colta l’occasione per esplicitare il concetto di “beneficiario finale”.

Dall’altra, nel caso di trust di scopo il grado di parentela da indicare è “estraneo”, con il codice 35.

Lo stesso codice dovrà altresì essere utilizzato anche nel caso in cui si inserisca il codice fiscale del trustee.

Dichiarazione di successione telematica solo per persone fisiche

Inoltre, per avvalersi della dichiarazione di successione telematica, l’Agenzia specifica che è necessario che il trustee sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust.

Non si comprende la ragione, né giuridica né logica, di tale previsione.

Spesso, infatti, il ruolo di trustee è svolto, professionalmente o meno, anche da persone giuridiche, chiaramente dotate di un codice fiscale che può ben essere utilizzato per presentare la dichiarazione di successione.

Inoltre, seppur non di frequente, il trustee può essere anche beneficiario del trust.

In aggiunta, l’Agenzia afferma che, ai fini della compilazione della dichiarazione di successione telematica, è anche necessario che nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.

Tale previsione non viene motivata e va a limitare fortemente il ricorso alla trasmissione telematica in tutte quelle ipotesi in cui il testatore ha voluto disporre la trasmissione del suo patrimonio in favore di più eredi e legatari, tra cui il trust.

Dichiarazione di successione in modalità cartacea

In tutte queste ipotesi, la dichiarazione di successione dovrà necessariamente essere presentata dai soggetti obbligati in modalità cartacea presso l’ufficio territoriale competente (in base all’ultimo domicilio del defunto) incaricato della lavorazione, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Di conseguenza, è stato ampliato l’elenco di tutti quei casi particolari già previsti dall’Agenzia delle Entrate per cui, in via eccezionale, la dichiarazione può, o deve, essere presentata con modello cartaceo – “Modello 4” (es. dichiaranti o defunto residenti all’estero).

Tanto premesso, le recenti linee guida hanno inevitabilmente circoscritto la possibilità di ricorrere alla trasmissione in via telematica della dichiarazione di successione per cui è bene che sia i soggetti obbligati sia gli intermediari abilitati vi si adeguino in vista delle future compilazioni.

Allo stesso tempo, sarebbe bene che l’Agenzia delle Entrate provveda ad integrare anche i documenti presenti sul sito internet contenenti le istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione, prima che si creino fraintendimenti e disparità nella trasmissione.

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