Il trust risulta essere soggetto passivo IRES sulla base delle disposizioni contenute all’interno dell’art. 73, comma 2, TUIR. Tale soggettività va, comunque, rilevata a seconda che lo stesso venga considerato “opaco” ovvero “trasparente”.
Più in particolare, un trust può definirsi opaco, sulla base di un potere discrezionale in capo al trustee circa l’attribuzione di frutti nei confronti di beneficiari cui manca un diritto soggettivo a “pretendere”, mentre si parlerà di trust trasparente in presenza di beneficiari “individuati” che detengono un diritto soggettivo alla percezione dei frutti prodotti dal trust stesso.
Nel caso di trust opaco, lo stesso assumerà natura di soggetto passivo d’imposta – con tassazione dei redditi in capo ad esso e conseguente irrilevanza reddituale dei successivi trasferimenti ai beneficiari – mentre il trust trasparente imputerà nei confronti dei beneficiari – quali redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lettera g-sexies) – i redditi dallo stesso prodotti ed a prescindere da una loro effettiva percezione.