Trust opaco: il trattamento fiscale delle attribuzioni a beneficiario residente

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello 309 del 28 aprile 2023 in tema di trattamento fiscale delle attribuzioni a beneficiario residente in Italia da parte di un complex–trust americano.

Ai fini della tassazione dei redditi derivanti dal trust nei confronti dei beneficiari, l’articolo 44, comma 1, lettera g­sexies), del Tuir prevede che sono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47­bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73.

Pertanto, come chiarito nella citata circolare n. 34/E del 2022 se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, in coerenza con l’interpretazione fornita già con la circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, le ”attribuzioni” di reddito da parte del trust al beneficiario (anche se non ”individuato”) sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito di capitale e in base al criterio di cassa (”redditi corrisposti”).

In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust estero corrisponde, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni da parte del trust.

Tale posizione interpretativa e la novella legislativa di cui all’articolo 44 del Tuir, trovano fondamento nella circostanza che trattasi di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del trust prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia.

Le ”attribuzioni” al beneficiario residente sono assoggettate ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza delle ”attribuzioni” di trust trasparenti per le quali vale il criterio di imputazione.

Tali disposizioni si applicano alla generalità dei trust opachi esteri ”stabiliti” in predetti Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47­bis del Tuir.

Peraltro, la disposizione in questione prevede chiaramente che gli Stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust ivi residente. Quindi, l’elemento che viene preso in considerazione, ai fini dell’applicazione della lettera g­sexies), è il trattamento fiscale del trust.

Ne consegue che il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia, ai sensi della lettera g­sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia. In tali casi si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale.

A tal fine, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del reddito prodotto dal trust nell’ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito, al momento di produzione del reddito, con l’aliquota Ires vigente nel medesimo periodo d’imposta, indipendentemente dalla natura commerciale o meno del trust.

Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26 per cento), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito.

Con riferimento alla localizzazione territoriale del trust, come chiarito con circolare 34/E del 2022, il termine ”stabiliti” utilizzato dal legislatore, nell’ambito della riforma dell’articolo 44, comma 1, lettera g­sexies), del Tuir deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust in base alle relative regole, quale risultante al momento della ”attribuzione” al beneficiario residente, fermo restando che il reddito distribuito sia stato tassato in capo al trust, al momento della produzione, nel rispetto del livello minimo di tassazione previsto dal citato articolo 47­bis del Tuir.

Considerando le caratteristiche del trust, di norma, i criteri di collegamento al territorio dello Stato, di cui all’articolo 73 del Tuir, sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale.

Il legislatore ha inteso prevedere regole puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, prevedendo l’inclusione delle relative ”attribuzioni” tra i redditi di capitale di cui alla lettera g­sexies) e introducendo la presunzione relativa.

Ai fini della applicazione della presunzione, occorre rideterminare il reddito secondo la normativa fiscale italiana. Infatti, l’intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile ed extracontabile (a titolo meramente esemplificativo, rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.) del trustee, la distinzione fra il ”patrimonio” e il ”reddito”.

A cura della Redazione

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