Ucraina: nuove misure restrittive per minaccia dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza

L’UIF ha pubblicato un comunicato in data 28 giugno 2024 con cui ha reso noto che il 23 febbraio 2022 l’Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.Tra queste figurano, innanzitutto, le misure di congelamento di fondi e risorse economiche previste dal Regolamento (UE) n. 269/2014 nei confronti di soggetti designati, il cui elenco, contenuto nell’allegato I, è stato progressivamente ampliato. In secondo luogo, l’Unione europea ha modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 adottando ulteriori misure restrittive, tra le quali figura anche il divieto di ogni operazione con la Banca centrale di Russia.abstract

L’UIF ha pubblicato un comunicato in data 28 giugno 2024 con cui ha reso noto che il 23 febbraio 2022 l’Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Tra queste figurano, innanzitutto, le misure di congelamento di fondi e risorse economiche previste dal Regolamento (UE) n. 269/2014 nei confronti di soggetti designati, il cui elenco, contenuto nell’allegato I, è stato progressivamente ampliato. In secondo luogo, l’Unione europea ha modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 adottando ulteriori misure restrittive, tra le quali figura anche il divieto di ogni operazione con la Banca centrale di Russia.

Tale Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 giugno 2024 serie L.

In particolare, con il nuovo Regolamento il Consiglio ha previsto che due persone e quattro entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina debbano essere aggiunte all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

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