Uno scontrino fiscale vale pure una lotteria

Lo scontrino fiscale rilasciato dai soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate offre la chance di vincere ad un’inusuale lotteria nazionale. E le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito hanno una probabilità di vincita aumentata del 100% rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. Tanto ha previsto, da ultimo, il decreto Crescita. La disposizione – che interessa un numero smisurato di soggetti – è chiaramente antielusiva. Ma non sempre è così.

Un articolo del decreto Crescita ha riportato alla memoria una disposizione poco considerata, forse perché la sua decorrenza non sta proprio dietro l’angolo. Si tratta di una inusuale lotteria connessa agli scontrini fiscali emessi da soggetti “tecnicamente organizzati” per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi.

Il decreto Crescita si interessa solo marginalmente della struttura che tiene in piedi la lotteria. Per incentivare – dice la legge – l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincere i premi alla lotteria degli scontrini è aumentata del 100 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante […]”.

Non abbiamo conoscenze specifiche che ci facciano capire come funziona “la probabilità di vincere i premi alla lotteria”. Sembra di capire che chi paga in contanti avrà meno probabilità di vincere. Ma su questo versante non abbiamo considerazioni da spendere.

Il discorso, allora, potremmo considerarlo chiuso.

Ma può essere l’occasione di capire gli spazi entro i quali si muove questa inusuale lotteria che interesserà un numero smisurato di soggetti.

Vediamo allora cosa dice la legge.

Nello specifico l’art. 1, comma 540, della legge n. 232/2016.

Si afferma testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi […] possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione […]”. HYPERLINK “http://bigsuite.ipsoa.it/cgi-bin/DocPrint” \l “283”

La struttura appare, già alla prima lettura, delineata in modo compiuto ma riteniamo poco utile parlarne ora nei dettagli. Non ci sono regole da capire e l’ordinamento delle imposte resta fuori dalla porta.

Possiamo però darci carico di cogliere le finalità della disposizione appena letta.

L’impressione è di avere a che fare con una norma chiaramente anti-evasiva. Il “marchingegno” sembra concepito per rompere la connivenza – da sempre esistita – tra “chi vende e chi compra”.

Stanare gli evasori, quindi, parrebbe essere un obiettivo a portata di mano.

Il “disagio” del cliente di chiedere lo scontrino o la ricevuta fiscale alla conclusione dell’operazione di compravendita potrebbe avere i giorni contati. C’è di mezzo la prospettiva di avere fra le mani non solo lo scontrino o la ricevuta fiscale ma anche il biglietto di una lotteria.

La partita, comunque, si gioca solo se gli acquisti di beni o servizi sono effettuati presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi di una precisa disposizione normativa. Testualmente, l’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015.

È gioco forza andare a vedere di cosa si tratta.

La disposizione appena letta (che ha per titolo “Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”) decodifica all’istante la nostra curiosità e ci dice che stiamo parlando dei “soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”. E, cioè, coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate (nei confronti di questi soggetti l’obbligo della trasmissione telematica decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti IVA il cui volume d’affari realizzato nel 2018 superi 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per i restanti soggetti).

Un’area vastissima di soggetti. Da una parte gli esercenti il commercio al minuto (e le attività assimilate) e dall’altra i clienti che vanno a “fare la spesa”. Un esercito.

Un esercito a cui il benefit della lotteria potrebbe far cambiare riprovevoli abitudini che, da sempre, hanno scusato le operazioni “in nero”.

Ma non sarà – come si crede – una metamorfosi a tutto campo. Nelle realtà dove – per necessità o virtù – il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale è sempre stata una buona usanza, le cose non cambiano. Ciò nonostante, i soggetti che effettuano acquisti presso questi soggetti (diciamo) virtuosi, mantengono intatto il diritto a partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Insomma, ai virtuosi un pensiero e un riguardo particolare.

Altro che incentivo alla lotta all’evasione!

Le cose di cui abbiamo detto qualcosa fin qua, non riescono a rendere evidente come mai e perché il legislatore abbia pensato di dare un premio a chi non fa niente per meritarlo.

Ma a questo punto, basta. Di più non ne vogliamo sapere.

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