Uso di software: la qualificazione dei compensi ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni
- 20 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 5 del 20 febbraio 2023 in tema di qualificazione di compensi per l’uso o la concessione in uso di software ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Quanto alle opere dell’ingegno di carattere creative viene in rilievo l’articolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia rubricato ”Canoni” (nella maggioranza dei Trattati conclusi dal nostro Paese, si tratta dell’articolo 12 corrispondente al medesimo articolo del Modello OCSE) che tipicamente include tra le ”royalties”, tra gli altri, i compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.
Sul punto, il Commentario all’articolo 12 del Modello OCSE chiarisce, al paragrafo 12.2 che il carattere dei pagamenti in transazioni che riguardano il trasferimento di software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce, precisando altresì, che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale.
Il successivo paragrafo 13.1, inoltre, precisa che i pagamenti effettuati per l’acquisizione di diritti parziali sul diritto d’autore (senza che il trasferente alieni totalmente il diritto d’autore) rappresentano un canone per il quale il corrispettivo viene riconosciuto per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l’utilizzo del programma costituirebbe una violazione del diritto d’autore. Esempi di tali accordi comprendono le licenze per riprodurre e distribuire al pubblico un software che incorpora il programma protetto dal diritto d’autore o per modificare e diffondere in pubblico il programma.
Come chiarito nella risoluzione 3 aprile 2008, n. 128, in queste circostanze, i pagamenti sono effettuati a fronte della concessione in uso del diritto di autore sul programma (cioè lo sfruttamento di diritti che altrimenti apparterrebbero esclusivamente al titolare del diritto di autore).
Da quanto precede, i compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d’autore, vengono regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalla pertinente norma del Trattato.
A cura della Redazione