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Usura: i tassi effettivi globali medi dal 1° aprile al 30 giugno 2024

Usura: I Tassi Effettivi Globali Medi Dal 1° Aprile Al 30 Giugno 2024

Con D.M. 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha indicato i nuovi tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge sull’usura, da applicare a partire dal 1º aprile al 30 giugno 2024. Inoltre la Banca d’Italia deve procedere per il trimestre 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

In Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 marzo 2024, riguardante la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, periodo di rilevazione 1° ottobre – 31 dicembre 2023, con applicazione dal 1º aprile al 30 giugno 2024.

La legge volta a contrastare il fenomeno dell’usura n. 108 del 1996 prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Per tale ragione i tassi rilevati nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2023:

– vanno applicati a partire dal 1º aprile al 30 giugno 2024.

– sono riportati dettagliatamente nella tabella allegata al decreto.

Il Ministero ha stabilito che i tassi riportati nella tabella vanno aumentati di 1/4, al quale va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non deve eccedere gli otto punti percentuali.

Inoltre la Banca d’Italia deve procedere per il trimestre 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

I tassi effettivi globali medi del nuovo decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

In particolare, secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, si evidenzia che i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

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