Utili e riserve di utili esteri: l’analisi di Assonime sulle regole di attuazione

Assonime ha pubblicato la circolare n. 21 dell’11 luglio 2023 dal titolo “Il d.m. 26 giugno 2023 attuativo della disciplina opzionale di affrancamento degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere”.

Il documento analizza le norme di attuazione della disciplina di affrancamento degli utili e delle riserve di utili di fonte estera introdotta dalla legge di bilancio 2023.

Il decreto è stato emanato a pochi giorni dalla scadenza del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, in ogni caso l’opzione è esercitabile in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 con l’assolvimento dell’imposta entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% ovvero anche successivamente in sede di ravvedimento operoso.

In particolare, il documento di Assonime analizza i passaggi salienti del decreto attuativo che, nel delineare un quadro dettagliato ed esaustivo del meccanismo di funzionamento del regime opzionale, mostra considerazione per molte delle questioni tecniche già individuate da Assonime con la circolare n. 5 del 2023.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2023 è stato pubblicato il D.M. MEF 26 giugno 2023 contenente le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’art. 1, commi da 87 a 95, legge n. 197/2022, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri.

Si tratta di un regime temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere così come risultanti dal loro bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e ancora non distribuiti.

Il decreto assume grande importanza poiché fornisce chiarimenti:

-sui soggetti abilitati ad esercitare l’opzione;

-sull’individuazione degli utili da assoggettare all’imposta sostitutiva,

-sugli effetti dell’affrancamento;

-sul rispetto delle condizioni del rimpatrio ed accantonamento ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta.

Quanto all’ambito soggettivo, l’opzione deve esercitata dai soggetti residenti che detengano direttamente le partecipazioni nelle società estere titolari degli utili da affrancare ovvero partecipazioni nelle eventuali società estere intermedia.

Con riferimento all’individuazione degli utili affrancabili, il decreto prevede che nonostante si debba far riferimento agli utili della società estera risultanti al termine del bilancio dell’esercizio 2021, sono anche affrancabili quelli per i quali sia stata adottata una delibera di distribuzione (in favore dello stesso soggetto partecipante o di una società estera intermedia), purché non siano ancora stati percepiti dal soggetto partecipante alla data del 1.1.2023.

Il decreto per quanto riguarda gli effetti dell’opzione prevede che per gli utili affrancati non è possibile ottenere il riconoscimento né del credito di imposta indiretto né del credito di imposta relativo alle ritenute eventualmente subite nel Paese di provenienza.

Il decreto analizza anche le ipotesi di affrancamento con aliquota ridotta, rispetto sia alle modalità da seguire sia in sede di rimpatrio degli utili affrancati che di costituzione della riserva vincolata.

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