Utili percepiti dagli enti non commerciali: nuovi chiarimenti dalle Entrate sul regime agevolato
- 29 Dicembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 35 del 29 dicembre 2023 contenente chiarimenti sul regime agevolato per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, introdotto dall’articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Già con la circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, sono stati forniti chiarimenti sulla portata e sull’ambito applicativo dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante il dimezzamento dell’aliquota Ires, con riguardo ad alcune tipologie di soggetti richiamati dalla norma, tra cui le fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Con la nuova circolare, tenuto conto anche di alcuni quesiti pervenuti, sono stati forniti ulteriori chiarimenti sia con riferimento ai soggetti sopra menzionati, sia con riguardo agli enti di assistenza e beneficenza, nonché alla compatibilità della predetta riduzione Ires con il regime agevolato per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, introdotto dall’articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Con riferimento alle FOB, con la circolare 15/E è stato chiarito che, sotto la vigenza della c.d. “legge Ciampi”, anche dopo l’abrogazione della norma che espressamente riconosceva in loro favore l’applicabilità del citato articolo 6 (in specie, l’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 153 del 1999),va riconosciuta la possibilità di accedere al regime agevolativo in esame, al ricorrere dei necessari presupposti, come avveniva nei periodi di vigenza della “legge Amato”, secondo i criteri interpretativi fissati con la circolare n. 69/E del 2007.
Più precisamente, al fine di beneficiare del dimezzamento dell’aliquota Ires, le FOB hanno l’onere di dimostrare:
– la loro riconducibilità, sia dal punto di vista formale che sostanziale, ad una delle categorie di enti specificamente indicate dal comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 (rilevano, in specie, le categorie di cui alla lettera a), cioè enti ed istituti di assistenza sociale, […], enti di assistenza e beneficenza» e alla lettera b), cioè istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
– di non svolgere attività che ne connotino la natura imprenditoriale secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché dalla Commissione europea, illustrati nei citati documenti di prassi. Con riferimento agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui equiparazione per legge agli enti con “finalità di beneficenza o istruzione” ne consente la riconducibilità nella categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6, la circolare n. 15/E ha confermato l’applicazione della riduzione Ires per i redditi derivanti dalle attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, ancorché commerciali, a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”.
È stata inoltre riconosciuta l’applicazione della riduzione Ires anche ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili), subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:
– si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale.
Al riguardo, sono stati indicati, a titolo esemplificativo, alcuni elementi che possono costituire indici significativi per stabilire la sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa;
– i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.
La circolare, inoltre, ha precisato che i chiarimenti forniti in ordine agli enti ecclesiastici, sempreché si riscontrino previsioni analoghe nelle leggi di approvazione degli accordi e delle intese tra lo Stato italiano e le relative confessioni religiose, valgono anche per gli enti con fini di religione o di culto appartenenti a confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, che siano equiparati per legge agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”.
Con la nuova circolare sono state fornite ulteriori precisazioni per le FOB, con riferimento alle modalità di svolgimento dell’attività e, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riguardo al concetto di “gratuità” dell’attività istituzionale, agli elementi che connotano la gestione statico conservativa del patrimonio immobiliare, alle modalità di utilizzo dei proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita, che hanno beneficiato della riduzione Ires, nonché chiarimenti per gli Istituti per il Sostentamento del Clero (ISC).