Vantaggi fiscali con la certificazione di “professionisti qualificati”

“La dimostrazione della regolarità di un sistema contabile, fondamento indispensabile di una qualsiasi morale tributaria aziendale, scaturisce dalla verifica dell’organizzazione e della documentazione aziendale, alla luce dei principi generalmente accettati per l’auditing, principi che con l’attuale grado di preparazione degli organi accertatori e verificatori dello Stato possono essere agevolmente utilizzati anche dal Fisco”.

Il commento “storico” proseguiva però con una battuta d’arresto: “si deve però notare che si è avuta una grossa sconfitta con l’eliminazione dalla legge delega (1971) dell’istituto della certificazione dei bilanci”.

Il tempo trascorso da allora ha portato a successivi perfezionamenti delle norme sulla revisione contabile, recentemente estesa dalla normativa sulla crisi d’impresa alle S.r.l. che potremmo definire medio-piccole.

La certificazione di cui parla la delega ha per oggetto i sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Il contesto è quello dell’adempimento collaborativo, previsto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, riservato per ora ai contribuenti con almeno un miliardo di ricavi.

La delega prevede una accelerazione nella riduzione di questa soglia, aprendo alle società aderenti a gruppi di maggiore dimensione.

Il sistema integrato, di cui parla la norma fiscale, ben può essere un elemento del MOG – Modello di Organizzazione, Gestione e controllo – previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle società. Il controllo del rispetto del modello e del relativo codice etico è affidato all’ODV – Organismo Di Vigilanza, le cui funzioni possono essere attribuite anche al collegio sindacale.

Il ruolo dei “professionisti qualificati”: chi sono?

Nell’ambito della delega spuntano però i “professionisti qualificati”, incaricati della certificazione già nell’iniziale disegno di legge, la cui relazione non spiega però chi siano questi soggetti, che non vengono nemmeno nominati, utilizzando un impersonale: “si intende introdurre una certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”.

La loro individuazione è pertanto demandata ai decreti legislativi, con il rischio di scatenare una guerra di competenze e addirittura di creare un nuovo elenco sovrapposto, con regole particolari di ammissione e di gestione, non si sa da parte di chi.

I professionisti qualificati sono richiamati cinque volte nel testo della legge per i seguenti obiettivi:

1 avvicinamento tra utile civilistico e reddito fiscale, “per alcune fattispecie”, se, in alternativa alla revisione contabile, attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;

2 introduzione della certificazione per il rischio fiscale, anche in ordine alla conformità ai principi contabili;

3 azzeramento delle sanzioni per violazioni non fraudolente;

4 riduzione di almeno due anni dei termini di accertamento;

5 concessione di istituti speciali di definizione, se attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti.

Molti punti da chiarire

Oltre ad individuare i professionisti qualificati, i decreti legislativi dovranno meglio chiarire alcuni aspetti rilevanti.

Tra quelli sopra indicati non si capisce il collegamento tra la conformità ai principi contabili e il rischio fiscale, oppure cosa sia il comportamento “corretto” da attestare.

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