Vecchi buoni postali fruttiferi: sì al rimborso degli interessi più favorevoli
- 13 Maggio 2020
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il calcolo del rimborso spettante
Nella pratica, per i buoni fruttiferi ordinari emessi a partire dal 1° luglio 1986, in molti casi gli uffici postali hanno utilizzato i vecchi moduli dei Bpf appartenenti alla serie P, contenenti rendimenti maggiori rispetto a quelli della serie Q, ed hanno aggiornato i Bpf apponendo il timbro con la dicitura “Serie Q/P”, sia sul fronte che sul retro, non modificando però la misura dei nuovi tassi previsti per l’ultimo decennio di vita dei buoni. Nel caso che ha portato alla decisione dell’Arbitro, il valore nominale del buono fruttifero era di 500mila lire. In relazione agli ultimi 10 anni di vita del buono, Poste ha corrisposto al risparmiatore – in luogo dell’interesse riportato sul retro (pari a lire 129.075 per ogni bimestre, ossia 66,66 euro, al lordo della ritenuta fiscale del 12,5%) – quello risultante dall’applicazione dei criteri stabiliti nel decreto del 13 giugno 1986, pari a 27,05 euro a bimestre, con una differenza a sfavore del risparmiatore di 39,61 euro a bimestre.
Nella decisione, oltre alle somme riscosse da Poste, è stato riconosciuto al risparmiatore il diritto a un maggior rimborso di oltre 2 mila euro, al netto delle ritenute fiscali. Il maggiore rimborso è stato calcolato moltiplicando 39,61 euro per 62, ossia i bimestri dell’ultimo decennio di vita del buono. Dall’importo ottenuto sono state poi sottratte le ritenute fiscali, pari al 12,5% dei maggiori interessi dovuti.
Le motivazioni della decisione
Nella decisione dell’Arbitro è stato affermato che il vincolo contrattuale tra emittente e investitore è quello risultante dai buoni fruttiferi di volta in volta sottoscritti e che i provvedimenti della pubblica autorità possono modificare e/o integrare i rendimenti riportati sui titoli, ai sensi dell’articolo 1339 del Codice civile, solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli. Nel caso di specie, il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 era già entrato in vigore alla data di sottoscrizione dei buoni, i quali sono stati sottoscritti nel mese di agosto 1988. Ne consegue che Poste non ha incorporato correttamente nel buono sottoscritto le disposizioni ministeriali già in vigore e trovano quindi applicazione quelle riportate sul buono, più favorevoli al risparmiatore.
Cosa succede quando il Dm è successivo alla sottoscrizione dei buoni
Come stabilito di recente dalla Corte costituzionale con la sentenza 26 del 20 febbraio 2020 (si veda l’articolo del 21 febbraio 2020), è invece legittima la variazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali già in circolazione attraverso l’emanazione di un Dm successivo alla sottoscrizione. In tal caso non è necessaria l’apposizione dei timbri in quanto il titolo è già in possesso del risparmiatore e l’informazione in Gazzetta ufficiale è sufficiente a modificarne il rendimento.
Il contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito
L’ordinanza di rimessione in relazione ai buoni fruttiferi della serie «Q/P» è scaturita dal fatto che, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, (Sezioni unite 3963/2019), alcuni tribunali di merito, tra cui la Corte di appello di Milano, avevano ritenuto che la Cassazione avesse operato un ripensamento rispetto alla precedete sentenza a Sezioni unite 13979/2007, citata nelle numerose decisioni dell’Arbitro a favore dei risparmiatori in relazione ai Bpf della serie «Q/P». Secondo l’Arbitro, invece, la sentenza del 2019, avente a oggetto un caso diverso rispetto a quello relativo ai Bpf della serie «Q/P», non ha alcun impatto rispetto al consolidato orientamento dell’Arbitro in materia e non rappresenta un ripensamento rispetto ai principi contenuti nella precedente sentenza a Sezioni unite del 2007.