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Vendita di beni sequestrati: chi è il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali

Vendita Di Beni Sequestrati: Chi è Il Soggetto Tenuto Agli Adempimenti Fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 369 del 4 luglio 2023 in tema di vendita di beni sequestrati e soggetto tenuto agli adempimenti fiscali.

L’articolo 104­bis disp. att. c.p.p. rubricato ”Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio”, stabilisce, tra l’altro, che si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.

Tra le varie previsione del d.lgs. n. 159 del 2011 (”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), al titolo III figurano:

­ sia quelle inerenti ”L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati” con individuazione dell’iter di nomina e dei poteri dei soggetti coinvolti, tra cui l’amministratore giudiziario, il quale riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi;

-sia quelle sulla gestione dei beni sequestrati e confiscate. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se I beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.

I proventi derivanti dalla vendita dei beni affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto­legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno perle esigenze dell’Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni, dispone la restituzione all’avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.

La provvisorietà della situazione determinatasi ­ in base alla quale, in attesa della confisca o della restituzione dei beni al proprietario, il titolare degli stessi non è individuato a titolo definitivo e non ne ha la disponibilità ­ fa sì che l’amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, opera dunque nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato.

Nell’ipotesi in cui il provvedimento di sequestro raggiunga solo quota parte dei beni intestati alla società destinataria del provvedimento preventivo, l’amministratore giudiziario è gravato esclusivamente degli adempimenti fiscali afferenti detta quota, restando a carico dell’amministratore societario ogni altro onere fiscale afferente la parte residuale.

Ai fini IVA, durante la vigenza dell’incarico, l’amministratore giudiziario è tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazione,registrazione, liquidazione e presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione IVA annuale e versamento dell’imposta, limitatamente alla riscossione dei canoni relativi di ognisingolo bene immobile sequestrato.

Ai fini dell’espletamento degli adempimenti IVA posti a suo carico, l’amministratore giudiziario:

­ non è tenuto a richiedere un autonomo numero di partita IVA, essendo sufficiente che lo stesso utilizzi quello della società destinataria del provvedimento di sequestro, previa presentazione all’Agenzia delle entrate del modello di variazione dati cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633?

­ deve tenere una contabilità separata?

­ è tenuto a compilare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione IVA annuale indicando, in entrambi i casi, nel frontespizio il codice fiscale e la partita IVA societaria, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario (codice carica 5)?

­ ai fini della predisposizione della fattura elettronica per la riscossione dei canoni di locazione, dopo aver inserito nella sezione ”cedente/prestatore” i dati della società locatrice destinataria del provvedimento di sequestro, deve valorizzare la voce ”soggetto terzo” nel campo relativo al ”soggetto emittente”, come da indicazioni fornite con le specifiche regole tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018.

In linea generale la vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo è operazione alla cui documentazione provvede l’amministratore giudiziario degli stessi, il quale cura anche il versamento della relativa imposta (IVA), se dovuta.

Una precisazione merita, tuttavia, l’ipotesi in cui la vendita sia delegata a soggetti terzi. Le modalità di documentazione delle vendite operate tramite istituti delegati o professionisti in seno a procedure esecutive e variamente ablative, unitamente agli ulteriori adempimenti che ne derivano, nel corso del tempo sono state oggetto di numerosi interventi da parte dell’Agenzia delle entrate e del Ministero delle Finanze.

In ipotesi di vendite giudiziarie che hanno ad oggetto beni provenienti da un’impresa, l’«incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, Istituto di vendite giudiziarie), come è stato precisato per gli incaricati delle vendite fallimentari, ha l’obbligo di emettere la fattura con l’addebito della relativa I.V.A.

Copia della fattura, in uno all’importo del tributo riscosso, dovrà essere trasmessa all’impresa cedente (soggetto esecutato) la quale provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento, alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l’applicazione del tributo.

Fermo il generale obbligo di documentazione e versamento in capo all’amministratore giudiziario, qualora la cessione dei beni sia delegata ad un istituto di vendite giudiziarie, sarà questi a curarne gli incombenti di documentazione (tramite emissione di fattura, se dovuta) e versamento dell’IVA all’erario per conto del soggetto passivo d’imposta sottoposto alla procedura.

Solo in caso di inerzia dell’istituto, o dell’amministratore giudiziario, l’acquirente dei beni, ove a sua volta soggetto passivo d’imposta, dovrà procedere a regolarizzare l’operazione in base all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 onde evitare la relativa sanzione, pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250.

Una forma di regolarizzazione possibile solo a fronte dell’omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore.

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