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Verifica fiscale, assistenza anche per non professionisti e tributaristi “certificati”

Verifica Fiscale, Assistenza Anche Per Non Professionisti E Tributaristi “certificati”

Tutele aggiornate per il contribuente sottoposto a verifica

In conseguenza di ciò, durante una verifica fiscale un contribuente potrà ora farsi assistere non solo da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria ex art. 12, D.Lgs. n. 546/1992, ma anche da altri soggetti indicati nell’art. 63 del DPR 600/73.

Peraltro, in tema di rappresentanza e assistenza dei contribuenti, già da anni il contribuente poteva farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale anchenon professionista”, essendo previsto per legge il conferimento di una procura generale o speciale sostanzialmente a chiunque.

Al contrario, fino ad oggi l’art. 12, comma 2, legge n. 212/2000 riconosceva l’assistenza nella fase di verifica fiscale solo ai professionistiabilitati” e questo profilo di assistenza a diversa qualificazione francamente risultava incomprensibile perché, delle due, l’una: se farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria non è stato più ritenuto necessario per un contribuente in fase di accertamento “a tavolino”, non si comprendeva la ragione per cui tale diritto dovesse invece continuare ad essere garantito per le verifiche fiscali.

È pur vero, infatti, che nelle verifiche presso la sede del contribuente vengono acquisiti dati, notizie e dichiarazioni che in alcuni casi possono assurgere a valore di confessione stragiudiziale, ma anche nelle fasi di contraddittorio nei procedimenti di accertamento con adesione o nelle comparizioni a seguito di inviti presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate si vanno a svolgere vicende tributarie altrettanto delicate e potenzialmente produttive di conseguenze problematiche per il contribuente sia in sede amministrativa che in una eventuale fase contenziosa e, quindi, se un’assistenza particolarmente qualificata non è stata ritenuta indispensabile nelle fasi dell’accertamento, l’odierno allineamento operato da una norma che prevede un medesimo livello di tutela anche per la verifica fiscale appare coerente.

Va comunque rammentato che la procura speciale per rappresentanza e assistenza deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, senza osservare formalità particolari e in carta libera (risoluzione n. 13/E/2011) e che l’autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Altresì, quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali, a ex dipendenti dell’Amministrazione finanziaria e ad altri soggetti “abilitati” alla rappresentanza (ad esempio, iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli CCIAA o professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge n. 4/2013, quali i tributaristi), è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione, mentre agli ex dipendenti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e presso le Corti tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego.

Tale inibizione si estende ora anche per l’assistenza nelle verifiche fiscali, avendo ragione di ritenere che anche l’esercizio delle funzioni di assistenza nei controlli in azienda in violazione della nuova previsione vedrà applicare la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, tanto quanto già previsto per le funzioni di rappresentanza del contribuente in sede di accertamento.

Nuova linfa al dibattito sulle competenze specialistiche

L’assistenza “parentale” e “non ordinistica”, estendendosi dal 17 dicembre 2023 anche alla verifica fiscale, comprende ora tutta la fase amministrativa ante contenzioso, lasciando ormai all’esclusiva difesaprofessionale” solo le funzioni di assistenza e di rappresentanza dinanzi alle Corti tributarie.

La novella va ulteriormente ad alimentare l’annoso dibattito dottrinale sui requisiti di professionalità e sulla necessità di competenze specialistiche per poter assistere adeguatamente i contribuenti alle prese con le controversie giudiziarie, segnando ovviamente un punto a favore di coloro che non intravedono particolari esigenze di tutela delle garanzie almeno nella fase di accertamento e verifica fiscale.

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