Versamento acconto mensile Irap Amministrazioni statali: il codice tributo da utilizzare

I versamenti dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta da talune categorie di amministrazioni statali ed enti pubblici sono effettuati, tramite modello F24, indicando il codice tributo già esistente “3858”, denominato “IRAP – versamento mensile – art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. 446/97”. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 75/E del 9 agosto 2019 con cui ha specificato come quindi l’utilizzo di tale codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 15 febbraio 2008, è esteso a tutti gli enti e amministrazioni interessati dalle nuove disposizioni del Decreto Crescita.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 75/E emanata in data 9 agosto 2019 ha chiarito l’utilizzo del codice tributo “3858” per effettuare, tramite modello F24, il versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta da talune categorie di amministrazioni statali ed enti pubblici.

L’articolo 4-quater, c. 3, del d.l. 34 del 2019, decreto crescita ha apportato alcune modifiche all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, recante la disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici.

In particolare, è stato previsto che talune categorie di amministrazioni ed enti pubblici possono effettuare il pagamento dell’acconto mensile dell’IRAP mediante il sistema del versamento unitario limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”.

Pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che i versamenti di cui trattasi sono effettuati, tramite modello F24, indicando il codice tributo già esistente “3858”, denominato “IRAP – versamento mensile – art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. 446/97”.

L’utilizzo di tale codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 15 febbraio 2008, è pertanto esteso a tutti gli enti e amministrazioni interessati dalle nuove disposizioni sopra richiamate.

A cura della Redazione

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