Verso la semplificazione degli adempimenti tributari. Tutto da verificare in sede applicativa

Tra i decreti delegati privi di impatto sul prelievo fiscale quello sulle semplificazioni e sulla razionalizzazione della normativa sugli adempimenti fiscali va collocato, almeno apparentemente, tra quelli di più agevole redazione. I doveri fiscali andrebbero però posti in correlazione con i diritti dei contribuenti e, quindi, il decreto deve viaggiare in coerenza con quello di attuazione della delega sulla revisione dello Statuto del contribuente per conseguire l’obiettivo di realizzare finalmente un rapporto più equo e trasparente col contribuente e, comunque, (molto) meno sbilanciato a favore del fisco.

Da tempo i professionisti che costituiscono i c.d. intermediari tra contribuenti e fisco lamentano un non più tollerabile predominio delle ragioni del fisco nell’esecuzione degli adempimenti tributari a carico dei contribuenti, costituiti soprattutto, per le maggiori complessità previste sinora, dai soggetti passivi titolari di partita IVA, esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo.

Contenuto prolisso e complicato delle dichiarazioni, scadenze a raffica degli adempimenti amministrativi e di versamento dei tributi, comunicazioni, come gli avvisi bonari, con termini ristretti di tentativi di definizione con un claudicante sistema centralizzato (il Civis) e difficili rapporti con gli uffici, costituiscono notevoli preoccupazioni per l’operatività ed organizzazione degli studi professionali. Molti professionisti sono testimoni di storture nei procedimenti amministrativi per carenze di organico degli uffici. Valga l’esempio degli avvisi bonari non definiti o anche di ruoli emessi senza che sia stato possibile attivare un preventivo colloquio (altro che contraddittorio!) per rappresentare le ragioni documentate per cui la pretesa fiscale appare infondata. Capita che il sistema Civis si dichiari non in grado di intervenire e rinvii agli uffici territoriali, i quali spesso hanno agende di appuntamenti e difficoltà operative per risolvere il caso. Si avviano così contenziosi, per non decadere dai termini, che, soprattutto quando gli importi sono tali da consentire il reclamo, si risolvono con l’apporto degli uffici legali, sui quali si scarica di fatto il lavoro al pari dei professionisti che debbono presentare i ricorsi. Quindi, un gravoso onere per professionisti ed uffici legali e costi, inutili ed evitabili, per i privati e per l’Amministrazione finanziaria.

Il nuovo decreto delegato ambisce ad attenuare questi inconvenienti e l’intento appare apprezzabile, ma la materia appare complessa e talora di difficile governo organizzativo. Richiede, infatti, non solo miglioramenti normativi, nella qualità dei contenuti legislativi e nella riduzione e razionalizzazione delle norme, ma anche un riassetto dell’organizzazione e del funzionamento degli uffici fiscali. L’acquisizione telematica di dati delle fatture elettroniche, delle dichiarazioni, delle comunicazioni, della certificazione unica dei sostituti d’imposta, dei versamenti e dei dati presenti nelle innumerevoli banche dati a cui il fisco ha accesso, unitamente ai processi di intelligenza artificiale e di ricerca delle notizie utili ai controlli fiscali, hanno grandemente ridotto e riducono ulteriormente il lavoro di “servizio” degli uffici, che possono beneficiare dell’input automatizzato di questi dati. La sola fatturazione elettronica fornisce periodicamente miliardi di informazioni da cui è possibile ricostruire gran parte della situazione fiscale dei singoli contribuenti (almeno quelli di minori dimensioni che si avvalgono di regimi semplificati di tassazione).

Il decreto si propone anche di alleggerire il peso degli adempimenti a carico di contribuenti e professionisti, sotto molteplici versanti. Con riguardo al più tradizionale di essi, costituito dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali, va salutato con favore l’intendimento di realizzare un vero sistema di dichiarazioni precompilate, anche parzialmente, dal fisco e trasmesse ai contribuenti con utilizzo dei dati di cui dispone. Esse costituiscono un contributo che dovrebbe indurre i contribuenti alla verifica di quei dati ed alla loro validazione o rettifica, implementandoli con quelli che sono solo a loro conoscenza, come ad es. gli ammortamenti e accantonamenti a fondi rischi. Vanno ovviamente risolte alcune problematiche relative ai regimi fiscali applicati, risultando più difficoltosa la precompilazione quando si applica il regime di cassa. Ma anche in questo caso si può cercare di implementare il sistema dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria con le variazioni che derivano dalla diversa imputazione a periodo in relazione all’applicazione del principio di competenza secondo i vari regimi. All’analogo scopo di ridurre gli adempimenti ed oneri amministrativi dei soggetti IVA è prevista l’integrazione delle registrazioni dei corrispettivi con i pagamenti elettronici che inoltre migliora anche i sistemi dei controlli fiscali sui contribuenti.

Non meno rilevante è l’adozione del principio dell’essenzialità delle informazioni da riportare in dichiarazione, che dovrebbero essere limitate a quelle che non sono già a disposizione del fisco. Ci si attende perciò che il contenuto delle dichiarazioni sia ridotto notevolmente al pari della prolissità delle istruzioni che accompagnano annualmente i modelli dichiarativi. Alcuni dati, di più difficile elaborazione, come quelli relativi agli innumerevoli crediti d’imposta, andrebbero acquisiti dalle fonti pubbliche in cui sono annotati e che li contengono. Sarebbe utile prevedere un’autorizzazione preventiva e rapida delle compensazioni, salvo per i valori trascurabili. In tal senso non basta, quindi, che sia stato eliminato l’assurdo recupero dei crediti in caso di mancata indicazione in dichiarazione. Il sistema dei visti di conformità, pur progettato nel decreto con aumento dei limiti per le compensazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA, dovrebbe comportare un canale diretto di comunicazione del revisore con il fisco, anticipato rispetto alle scadenze ordinarie.

Proprio con riguardo alle scadenze è da segnalare l’anticipazione al 30 settembre di quelle diverse dai modelli 770 dei sostituti d’imposta e, soprattutto, quale elemento di civiltà giuridica, la sospensione delle comunicazioni dell’esito dei controlli automatizzati e formali, nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno. Per rendere fruibile realmente ai professionisti e contribuenti assistiti i periodi feriali e festivi goduti dagli altri cittadini occorrerebbe generalizzare il principio e disporre la sospensione di qualsiasi adempimento nei predetti periodi, prevedendo per i soli obblighi di versamento un regime di forfetizzazione con conguaglio nel periodo (mese/trimestre) successivo.

Di rilevante portata appare la previsione, che meriterebbe maggiore attenzione, della revisione della disciplina degli ISA con riduzione degli indici di affidabilità degli esercenti redditi d’impresa e lavoro autonomo aventi ricavi inferiori a 5,1 mil, di euro. Da segnalare l’eliminazione della richiesta di informazioni non strettamente necessarie per il calcolo, l’elaborazione ed aggiornamento degli indici; ma resta l’esigenza che essi dovranno riflettere l’effettiva evoluzione che riguarda i singoli settori di attività economica.

Un buon decreto, quindi, da sottoporre però a periodica manutenzione dopo averne testato l’operatività. Ed anche per questo andrebbe collocato in un Testo Unico sull’accertamento e riscossione!

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