Violazioni tributarie, responsabilità esclusiva anche per i soggetti privi di personalità giuridica
- 8 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’estensione della responsabilità propria dell’ente e della società, in luogo della persona fisica che ha commesso la violazione, anche ai soggetti privi di personalità giuridica.
I soggetti interessati
La norma, inoltre, prevede le regole applicabili alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (che sono “equiparate alle società semplici”) e alle imprese familiari.
La nuova disposizione recata dal decreto delegato si riferisce alle “società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73” TUIR, per cui qualche dubbio permane in relazione alle associazioni (artistiche o) professionali (che formalmente non sono classificabili tra le società e gli enti) e all’impresa familiare.
Invece, per quanto attiene alle imprese familiari la norma non dovrebbe esplicare effetto, considerato che si tratta pur sempre di una impresa individuale.
– nelle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, di mutua assicurazione, europee e cooperative europee;
– negli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nei trust, negli organismi di investimento collettivo del risparmio.
In relazione a tali soggetti, la nuova previsione esplica effetti innovativi con riguardo agli enti privi di personalità giuridica e ai trust.
Gli effetti della modifica
Tuttavia, resta ferma, “nella fase di riscossione”, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.
Per quanto riguarda i soci di società persone, la previsione della responsabilità esclusiva in capo alla società dovrebbe risolvere la questione in ordine, per esempio, all’infedele dichiarazione dei redditi dei soci stessi. Infatti, tali soggetti, come noto, sono tassati “per trasparenza”, in quanto il reddito prodotto dalla società viene a loro direttamente imputato, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili.
Responsabilità solidale
Infatti, la nuova disposizione prevede la responsabilità solidale del contribuente con l’autore della violazione soltanto quando questa, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica (per esempio, impresa individuale) nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato.
Invece, quando la violazione è commessa da una società o ente, con o senza personalità giuridica, si configura una responsabilità diretta ed esclusiva della società o dell’ente.
In particolare, come già previsto dall’art. 11, si dispone che la persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Inoltre, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente 50.000 euro, salve le riduzioni in caso di definizione agevolata delle sanzioni e salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione.
Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell’interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello schema di decreto, le nuove disposizioni “si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, con esclusione, quindi, del favor rei.