Visto di conformità irregolare: casistiche e controlli
- 10 Agosto 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Da quest’anno aumenteranno i controlli sui professionisti che rilasciano il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. A darne notizia, ultimo in ordine di tempo, è il CNDCEC con l’informativa n. 70 del 2019. Nel documento allegato all’informativa, il Consiglio Nazionale fornisce una serie di indicazioni per evitare di farsi trovare impreparati in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tre sono i casi in cui il visto di conformità non si considera validamente rilasciato: nel caso in cui il professionista non sia iscritto nell’elenco, sia iscritto nell’elenco ma sia diverso dal firmatario dell’impegno alla trasmissione della dichiarazione e, infine, sia iscritto nell’elenco ma non collegato con l’associazione professionale, la società di servizi o la STP che ha trasmesso la dichiarazione.
Per i professionisti che rilasciano il visto di conformità si annuncia un periodo di massima attenzione. Infatti, aumenteranno i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarità dell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
A dire il vero, le premesse di tutto ciò già erano nell’aria se si considera che sono state implementate le istruzioni relative alla compilazione della sezione “Visto di conformità” del frontespizio dei modelli di dichiarazione da presentarsi nel 2019.
Senza dimenticare anche che la stessa Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare 24 maggio 2019, n. 12/E nella quale si è occupata di chiarire l’impianto sanzionatorio in caso di rilascio di un visto infedele.
Leggi anche
Ora, sulla questione, intervengono i commercialisti che, con una informativa del CNDCEC (n. 70 del 19 luglio 2019), indirizzata a tutti gli ordini locali, avvertono dell’imminente avvio dei controlli e, con un documento allegato, soffermandosi su alcune casistiche relative all’irregolarità del rilascio del visto, cercano di dare utili indicazioni per evitare di incorrere in errore.
Quali sono le diverse casistiche esplicitate nel documento?
Quando il visto è rilasciato irregolarmente
Nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione di quest’anno vengono elencati 3 casi in cui il visto di conformità non si considera validamente rilasciato e, precisamente:
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco della Direzione regionale ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “Impegno alla presentazione telematica”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco della Direzione regionale ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
Caso 1: professionista non iscritto nell’elenco
Per poter rilasciare il visto di conformità, occorre essere iscritti in un apposito elenco.
In particolare, per il rilascio del visto di conformità i professionisti devono effettuare una comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la prescritta documentazione (art. 21, D.M. n. 164/1999).
A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Su questo aspetto, le verifiche che l’Agenzia delle Entrate effettua in fase di ricezione delle dichiarazioni interessano:
a) l’assenza del codice fiscale del professionista che ha rilasciato il visto di conformità nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali;
b) la presenza del nominativo del professionista nell’elenco informatizzato ma in stato “NON ATTIVO”.
In tali casi, Il CNDCEC ricorda che la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel in seguito al positivo esito della trasmissione della dichiarazione, riporta un apposito messaggio inserito nella sezione “SEGNALAZIONI” della ricevuta stessa nel quale si evidenzia l‘irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista.
Di tale irregolarità viene data comunicazione anche alla Direzione regionale competente per territorio dell’Agenzia delle Entrate, la quale implementerà le proprie banche dati dei soggetti sprovvisti di “abilitazione” al rilascio del visto.
Caso 2: professionista iscritto nell’elenco ma diverso dal firmatario dell’impegno alla trasmissione della dichiarazione
Il secondo caso riguarda la non coincidenza tra soggetto (regolarmente iscritto nell’elenco) che rilascia il visto e intermediario che firma l’impegno a trasmettere la dichiarazione.
È possibile la non coincidenza tra soggetto che trasmette la dichiarazione e professionista che appone il visto di conformità soltanto qualora quest’ultimo risulti “collegato” con uno dei soggetti diversi dalle persone fisiche ivi indicati (associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti aventi le caratteristiche più sopra ricordate) incaricato alla trasmissione della dichiarazione in via telematica.
Anche in tal caso, l‘irregolarità del visto di conformità viene segnalata nella ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel ma, a differenza di quanto detto a proposito del professionista non in elenco, non verrà fatta alcuna segnalazione alla Direzione regionale competente.
Caso 3: professionista iscritto nell’elenco ma non collegato
Si ricorda che il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando egli è socio o associato del soggetto collettivo incaricato della trasmissione e quest’ultimo coincide con:
a) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro e dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti e delle CCIAA;
b) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da iscritti negli albi di cui sopra;
c) la società tra professionisti (STP) di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
In caso di assenza del requisito del “collegamento”, non è prevista alcuna verifica in fase di ricezione delle dichiarazioni, per cui il controllo sulla regolarità del rilascio del visto di conformità è demandato, come in precedenza, alla Direzione regionale competente per territorio.
Nel documento viene infine precisato che, in merito alle casistiche in cui deve ritenersi sussistente il “collegamento” tra professionista che appone il visto di conformità e associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti che trasmette la dichiarazione, il Consiglio nazionale, nell’ambito del Tavolo tecnico con l’Agenzia delle Entrate, sta esaminando le eventuali ulteriori casistiche in cui il visto di conformità dovrebbe considerarsi rilasciato regolarmente.
Pertanto, non è escluso che ci saranno ulteriori chiarimenti sul punto.
Copyright © – Riproduzione riservata
QUESTO ARTICOLO E’ STATO UTILE MA NON SEI ANCORA ABBONATO A IPSOA QUOTIDIANO?
Abbonati subito con l’offerta New Entry e accedi a tutti i contenuti e servizi PREMIUM senza limiti a soli 12,90 al mese!