La legge di Bilancio per il 2019 ha modificato la disciplina della web tax, l’imposizione sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali. Rispetto al passato, gli elementi di discontinuità risiedono nell’individuazione del presupposto imponibile e dei soggetti tenuti agli adempimenti necessari. Non è mutata, invece, la misura del prelievo al 3%. Lo hanno sottolineato il CNDCEC e la FNC nel documento del 9 agosto 2019, che approfondisce gli elementi costitutivi e talune criticità della nuova tassazione dell’economia digitale. Il timore espresso nel documento è che le formule prescelte dal legislatore per individuare i nuovi presupposti imponibili possano, data la loro genericità ed astrattezza, rivelarsi fonti di controversie. Per tale motivo si auspica un rinvio dell’entrata in vigore del prelievo.
CNDCEC e FNC hanno emanato un documento in data 9 agosto 2019 dal titolo “La tassazione dell’economia digitale. Nota di aggiornamento. Novità recate dalla legge n. 145/2018”.
La legge di Bilancio per il 2019 ripropone in chiave nazionale il tema dell’imposizione sui ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, al ricorrere di specifici presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali.
La norma è ispirata all’iniziativa assunta dalla Commissione Europea nel marzo dello scorso anno e costituisce un elemento di profonda discontinuità rispetto all’omologa dell’anno precedente, per quanto riguarda, ad esempio, l’individuazione del presupposto imponibile, dei soggetti tenuti agli adempimenti necessari alla liquidazione nonché al pagamento del tributo, delle modalità e dei termini per la loro esecuzione.
Nello specifico, a rimanere immutata è soltanto la misura del prelievo, il 3%. Qualche dubbio permane invece riguardo alla natura del prelievo, sospeso com’è fra le imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi, così da consentirne la decurtazione diretta dai ricavi ai quali il prelievo è commisurato, e le imposte prelevate su elementi del reddito.
Il legislatore lo accosta all’imposta sul valore aggiunto ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del relativo contenzioso.
Rispetto alla normativa precedente, essa si rivela per un verso più sensibile alle istanze di ordine sovrannazionale, mutuando taluni suoi elementi costitutivi dalla già menzionata proposta di Direttiva; dall’altro, preoccupandosi di assoggettare a prelievo i ricavi ritenuti imponibili in base ad un collegamento ad hoc istituito con il territorio dello Stato, si dimostra sorda all’esigenza di un coordinamento normativo internazionale, quantomeno a livello continentale, evocata in più punti dallo stesso documento comunitario al quale di fatto rinvia [oltre che in rubrica, anche nei considerando e, aprendo alla possibilità che possano realizzarsi i rischi individuati nel considerando.
Si tratta in ogni caso di un quadro normativo ancora provvisorio, mancando le disposizioni di attuazione.
Quanto all’imposta, sono soggetti passivi dell’ISD i titolari di reddito d’impresa, residenti e non, che conseguano nel territorio dello stato ed in ciascun anno solare a decorrere dal 2019 ricavi dalla fornitura dei seguenti servizi:
– veicolazione di pubblicità mirata agli utenti che facciano uso di un’interfaccia digitale;
– messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, anche al fine di consentire la conclusione di accordi per la fornitura di beni o servizi fra gli utenti che della stessa si avvalgono per essere fra loro connessi;
– trasmissione di dati raccolti dagli utenti mediante utilizzo dell’interfaccia digitale.
La tripartizione del presupposto è destinata a scontrarsi con investimenti pubblicitari sempre più evoluti: è il caso di quelli realizzati in forma “programmatica”, nei quali sono coinvolti una pluralità di soggetti, le rispettive piattaforme di negoziazione, tutte dotate di algoritmi specifici; essi danno vita a presupposti imponibili trasversali alle tre fattispecie previste dalla norma dal che derivano difficoltà, pressoché insormontabili allo stato attuale, di mantenere fede all’obbligo imposto da qualsivoglia ordinamento tributario moderno di individuare con appropriatezza tutti i diversi soggetti passivi, abbinando a ciascuno di essi il corrispondente presupposto oggettivo e la corrispondente, corretta base imponibile.
Per tale ragione il CNDCEC e la FNC auspicano che i provvedimenti attuativi colmino queste lacune, privilegiando un’ottica di semplificazione.
Inoltre, in considerazione della genericità ed astrattezza delle formule prescelte dal legislatore per individuare i nuovi presupposti imponibili, CNDCEC e FNC esprimono sostegno all’ipotesi del “rinvio dell’entrata in vigore del prelievo fintantoché non ne possano essere delineati tutti i presupposti con maggiore rigore (e, magari, con una maggiore condivisione a livello internazionale)”.
A cura della Redazione
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